Il CLP viene aggiornato dal Regolamento (UE) 2024/2865
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Trace One
Il Regolamento (UE) 2024/2865
Il 20 novembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il Regolamento 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare, inserisce nuove istruzioni per la classificazione delle sostanze complesse ("sostanze contenenti più di un costituente" o "MOCS") e aggiunge, al titolo III del CLP, il Capo 3 aggiornando i formati dell’etichettatura.
Il Regolamento (UE) 2024/2865: nuovo approccio di classificazione
Il Regolamento (UE) 2024/2865 introduce un nuovo approccio classificazione per le sostanze contenenti più di un costituente (MOCS) in relazione alle classi di pericolo di cui all’allegato I del CLP:
- mutagenicità sulle cellule germinali (sezione 3.5)
- cancerogenicità (sezione 3.6)
- tossicità per la riproduzione (sezione 3.7)
- interferenza con il sistema endocrino per la salute umana (sezione 3.11)
- interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente (sezione 4.2)
- persistente, bioaccumulabile e tossico o molto persistente e molto bioaccumulabile (sezione 4.3)
- persistente, mobile e tossico o molto persistente e molto mobile (sezione 4.4)
La valutazione della MOCS si basa su informazioni disponibili su detti costituenti noti e sulla sostanza stessa. Tuttavia, le informazioni disponibili sulla sostanza stessa possono essere considerate solo se:
- Dimostrano chiaramente la presenza delle proprietà pericolose sopra elencate (mutagenicità, cancerogenicità, ecc.).
- Supportano le conclusioni ottenute dalle informazioni sui singoli costituenti.
Infine, le informazioni disponibili sulla MOCS stessa, che dimostrano l'assenza di queste proprietà o proprietà meno gravi, non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.
Il Regolamento (UE) 2024/2865: etichettatura
Il Regolamento (UE) 2024/2865 introduce nuovi requisiti per l’etichettatura.
Pertanto, in aggiunta all’etichetta fisica, gli elementi dell’etichetta possono essere forniti in formato digitale (“etichetta digitale”). Tuttavia, l’etichetta digitale rimane volontaria e complementare rispetto a quella fisica.
Inoltre, vengono aggiornati i criteri di formattazione dell’etichetta, modificando la tabella 1.3 dell’allegato I del CLP in cui vengono specificate la dimensione minime dei caratteri.
Il testo stabilisce infatti le dimensioni di ogni pittogramma, dell’etichetta e dei caratteri utilizzati per le informazioni di etichettatura (in millimetri) in funzione della capacità di imballaggio. Vengono inoltre definite regole aggiunte per quanto riguarda la spaziatura minima tra le righe (120% del carattere), il tipo di carattere (senza grazie) e ulteriori disposizioni per quanto riguarda le etichette pieghevoli.
Traceone ha pianificato un’analisi regolatoria a riguardo e vi terrà aggiornati.
Clicca su questo link per consultare il Regolamento (UE) 2024/2865