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Europa - Pubblicate proposte di regolamento che aggiornano l’allegato XVII del REACH
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Pubblicato da:
Trace One
Allegato XVII: modifica delle restrizioni 28, 29 e 30
La Commissione Europea propone di modificare le restrizioni alle voci 28, 29 e 30 riguardanti gli agenti cancerogeni, mutageni per le cellule germinali o tossici per la riproduzione (CMR).
Conseguentemente alla recente classificazione armonizzata di alcune sostanze come CMR di categoria 1A o 1B ai sensi Regolamento 2024/197 (ATP 21). La proposta di regolamento mira ad includere nell'ambito di applicazione delle voci 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del REACH alcune sostanze, con l'effetto di limitarne l'immissione sul mercato o l'uso per la fornitura al pubblico come sostanze in sé, come componenti di altre sostanze o in miscele e di imporre l'obbligo di apporre sull'imballaggio l'etichetta “Uso ristretto agli utilizzatori professionali".
Questa proposta di regolamento mira anche a introdurre una deroga alle voci da 28 a 30 dell'allegato XVII del regolamento REACH per il cumene in alcuni tipi di carburanti per l'aviazione (cherosene, benzina per l'aviazione) per piccoli aeroplani pilotati da piloti non professionisti.
Il periodo previsto per l'adozione delle nuove disposizioni per le restrizioni 28, 29 e 30 è il secondo trimestre del 2025. La deroga per il cumene si applicherà a decorrere dall' entrata in vigore. Le altre disposizioni si applicheranno invece a partire dal 1° settembre 2025.
Allegato XVII: nuova voce per i PFAS
La Commissione Europea propone di introdurre una nuova restrizione che vieta l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle schiume antincendio e nei concentrati di schiume antincendio, compresi gli estintori portatili pronti all'uso.
Il periodo previsto per l'adozione della nuova restrizione è il secondo trimestre del 2025.
Inoltre, vengono proposti periodi di transizione specifici per le diverse applicazioni:
- 12 mesi per l'immissione sul mercato di schiume antincendio in estintori portatili
- 18 mesi per l'immissione sul mercato di schiume antincendio resistenti all'alcol in estintori portatili
- 18 mesi per l’utilizzo per l'addestramento, per i test e per i servizi antincendio comunali
- fino al 31 dicembre 2030 per l'uso negli estintori portatili
- 10 anni per l'uso in stabilimenti coperti dalla Direttiva 2012/18/UE (siti Seveso), per impianti appartenenti all'industria petrolifera e del gas offshore, navi militari e navi civili già in servizio.
- 5 anni per tutti gli altri usi, come l'aviazione civile, le nuove navi e la difesa aerea e terrestre.
Traceone sta prestando molta attenzione all'evoluzione della situazione normativa e vi terrà aggiornati su eventuali novità in merito.
Per maggiori informazioni, si prega di utilizzare i link seguenti:
- Proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli agenti cancerogeni, mutageni per le cellule germinali o tossici per la riproduzione soggetti a restrizioni.
- Progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio.